Droghe e guida, cosa cambia con la nuova circolare: serve prova dell’assunzione “prossima”

Una nota dei ministeri dell’Interno e della Salute chiarisce che per essere sanzionabili serve la prova che la sostanza stupefacente abbia effetti durante la guida

Polizia

Non basta più trovare tracce di droga nell’organismo per essere sanzionati alla guida: con una nuova circolare congiunta, i ministeri della Salute e dell’Interno chiariscono le condizioni per l’applicazione delle sanzioni previste dal nuovo Codice della strada.

Il principio centrale è la necessità di dimostrare una correlazione temporale tra l’assunzione della sostanza stupefacente e la guida, ovvero che il consumo sia avvenuto in un tempo “prossimo” tale da alterare lo stato psicofisico del conducente.

«L’accertamento del reato richiede che la sostanza produca ancora effetti sull’organismo durante la guida – si legge nella circolare – e che ciò sia provabile tramite test tossicologici eseguiti su liquidi biologici in grado di determinare il momento dell’assunzione.»

Cambiano le procedure di accertamento

Le forze dell’ordine eseguiranno innanzitutto un test salivare preliminare. In caso di esito positivo, il soggetto dovrà fornire due campioni di saliva, da conservare a temperatura controllata (circa 4°C) e inviare a un laboratorio forense in contenitori termici refrigerati, con tempi stretti per l’analisi, che dovrà concludersi entro 10 giorni.

Escluso il test delle urine, giudicato non utile per valutare l’effettiva alterazione alla guida, perché rileva solo la presenza passata della sostanza e non i suoi effetti attivi.

I laboratori dovranno identificare la presenza di metaboliti attivi, cioè componenti che dimostrano l’effettiva azione della sostanza sull’organismo. I metaboliti inattivi, invece, non saranno più considerati sufficienti per configurare un reato, poiché indicano un consumo avvenuto troppo tempo prima rispetto alla guida.

Farmaci e droghe: come distinguere

Le analisi di secondo livello potranno anche distinguere l’uso di droghe da quello di farmaci prescritti a base di oppiacei o psicofarmaci, evitando l’incriminazione di chi assume terapie legittime.

Il cambiamento mira a evitare sanzioni indiscriminate nei confronti di chi presenta nel sangue tracce di sostanze senza essere in stato di alterazione, uno dei principali motivi di polemica sulla riforma del Codice della strada.

Le sanzioni restano invariate

Resta immutato il quadro sanzionatorio previsto in caso di accertamento positivo:

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro,

  • arresto da sei mesi a un anno,

  • sospensione della patente da 1 a 2 anni,

  • confisca del veicolo se il mezzo non è di proprietà di terzi estranei.

Redazione

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