Rottamazione-quater, al via le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate

Oltre 247mila contribuenti riceveranno una lettera o una Pec con gli importi da versare e le scadenze per rientrare nei benefici fiscali

Giugno 2025L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato l’invio di circa 250mila comunicazioni ai contribuenti che hanno richiesto la riammissione alla Rottamazione-quater entro il 30 aprile scorso, come previsto dalla Legge n. 15/2025, che ha convertito il decreto Milleproroghe. Le lettere, in arrivo entro il 30 giugno, contengono tutte le istruzioni per accedere al pagamento agevolato.

Cosa contengono le comunicazioni

Le missive, spedite tramite raccomandata postale o Pec, includono:

  • il riepilogo dei carichi, cartelle e avvisi inclusi nella richiesta di riammissione;

  • l’ammontare esatto degli importi dovuti, esclusivamente a titolo di capitale e spese per notifiche e procedure esecutive;

  • le scadenze di pagamento, che variano in base alla modalità scelta (pagamento unico o rateale);

  • i moduli precompilati per effettuare i versamenti;

  • le istruzioni per attivare la domiciliazione bancaria, se desiderato.

I destinatari potranno inoltre visualizzare i dettagli online accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le scadenze da rispettare

Chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione dovrà versare l’importo entro il 31 luglio 2025. In alternativa, è possibile optare per una rateizzazione in massimo 10 rate, con le seguenti scadenze:

  • 31 luglio e 30 novembre 2025

  • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026

  • 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2027

Chi rientra e chi no

Le comunicazioni sono rivolte a quei contribuenti che alla fine del 2024 erano decaduti dai benefici della Rottamazione-quater, per mancati, insufficienti o tardivi pagamenti. La riammissione, valida solo per i debiti già dichiarati, riguarda carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Non rientrano nel calcolo le sanzioni, gli interessi di mora, l’aggio e altri oneri accessori, che vengono quindi stralciati. Lo stesso vale per gli interessi e le maggiorazioni su sanzioni amministrative, comprese le multe stradali, a meno che non siano legate a violazioni tributarie o contributive.

Redazione

Seguici su

Aggiungi veronatomorrow.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.

★ Aggiungici
Subscribe
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi più votati

Articoli correlati

carte documenti
Dopo anni di attesa, il distaccamento fiscale ha lasciato via Diaz per trasferirsi all’Edificio 13...

Altre notizie