Il dibattito sul fine vita prosegue con nuove prospettive fornite dall’Associazione Luca Coscioni. Oggi, 16 gennaio, prende il via una discussione fondamentale in consiglio regionale riguardo a una proposta di legge popolare concernente il fine vita.
Sostenuta da oltre 9.000 cittadini, questa iniziativa è stata promossa dall’Associazione Luca Coscioni, un’organizzazione che recentemente ha chiarito alcuni punti importanti sulla legislazione proposta. Contrariamente a certe interpretazioni, questa non comporterebbe l’introduzione del suicidio assistito medicalmente, dal momento che tale pratica è già parzialmente riconosciuta per specifiche categorie di pazienti, in seguito a una decisione della Corte Costituzionale.
Tuttavia, il sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari, ha espresso dubbi sulla proposta, suggerendo che l’Associazione Luca Coscioni si basi su un’interpretazione parziale di tale sentenza. Ostellari sostiene che la decisione della Corte non implica un obbligo per lo Stato o le regioni di assistere qualcuno nella morte, ma piuttosto stabilisce la non punibilità dei medici che assistono il suicidio sotto specifiche condizioni.
Le avvocate Filomena Gallo e Francesca Re, rispettivamente segretaria nazionale e membro dell’associazione, hanno contestato questa interpretazione. Hanno sottolineato che la sentenza della Corte Costituzionale non solo definisce la non punibilità dell’aiuto al suicidio in certe circostanze, ma stabilisce anche una procedura di verifica per tali condizioni, coinvolgendo una struttura pubblica del servizio sanitario e il parere di un Comitato etico competente. Inoltre, se la Corte si fosse limitata a dichiarare la non punibilità, non avrebbe identificato i soggetti responsabili delle verifiche mediche e delle modalità di esecuzione, né chiarito il diritto all’obiezione di coscienza, che assume significato solo se esiste un dovere generale dello Stato verso una specifica prestazione.
L’obiettivo della legge promossa dall’Associazione Coscioni è quello di superare gli ostacoli burocratici che impediscono ai malati di accedere a un diritto già riconosciuto, ovvero la verifica delle proprie condizioni per la morte volontaria.
Infine, l’Associazione Coscioni ha respinto le preoccupazioni sollevate dal Moige riguardo al possibile coinvolgimento di minori nelle procedure per il suicidio assistito. Le avvocate Gallo e Re hanno chiarito che la legge 219, citata dalla sentenza della Corte, specifica che solo «ogni persona capace di agire» può rifiutare o interrompere trattamenti sanitari. Tale capacità di agire, come definito nell’articolo 2 del codice civile, è riconosciuta solo al raggiungimento della maggiore età.
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